Obbligo di vaccinazione per docenti e Ata dal 15 dicembre: chi e cosa fare [FAQ AGGIORNATE] - Orizzonte Scuola Notizie

2021-12-01 08:44:08 By : Ms. Hannah He

Il governo ha approvato nuove misure volte a contenere la pandemia di Covid, anche in vista delle festività natalizie. Dal prossimo mese si apre la terza dose per tutti gli over 18 e viene introdotto l'obbligo di vaccinazione per alcune categorie, tra cui il personale scolastico e le forze dell'ordine.

1 DICEMBRE - Dal 1 dicembre tutti i maggiori di 18 anni potranno ricevere la terza dose del vaccino anti Covid, purché siano trascorsi cinque mesi dal completamento del ciclo di vaccinazione primaria.

6 DICEMBRE - Il pass verde "base" sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi, spogliatoi per attività sportive, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e servizi di trasporto pubblico locale.

15 DICEMBRE - Dal 15 dicembre parte la vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico

Di seguito alcune domande e risposte in merito all'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. Vi ricordiamo che si tratta di indicazioni basate sulle ultime indicazioni ufficiali. Pertanto sono da considerarsi suscettibili di variazioni e correzioni.

Dal 15 dicembre per tutto il personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo) l'obbligo vaccinale “da assolvere, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previste dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.

Sono tre le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Sì, potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del pass verde dovrà fare il tampone ogni 48 ore. Il personale non ancora vaccinato sarà invitato dal Dirigente Scolastico a produrre idonea documentazione di avvio.

Il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo ha affermato che in tutti i centri vaccinali deve essere possibile l'accesso diretto per chi vuole fare il richiamo. Figliuolo ha chiesto anche una "chiamata attiva", cioè che chi deve assumere la terza dose venga contattato dal sistema sanitario. Inoltre, in tutte le regioni sono ancora attivi i sistemi di prenotazione via internet o telefono.

Sotto il profilo sanzionatorio, “l'inadempimento accertato” comporterà l'immediata sospensione, senza tuttavia conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione comporterà l'interruzione della retribuzione o di qualsiasi altra remunerazione o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'inizio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.

Quanto può durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del lavoro? La sospensione è interrotta previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio o il completamento del ciclo vaccinale, entro un massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Considerando che dal 15 dicembre i 6 mesi scadono il 15 giugno, il Governo non ha dato successive indicazioni e appare plausibile che le norme saranno oggetto di ulteriori approfondimenti in seguito, sulla base dell'andamento epidemiologico.

Sì, in quanto articolo 3 ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, prevede "Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da assolvere, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità del verdetto le certificazioni COVID-19 previste dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie”.

La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità del green pass, ma comunque a partire dal quinto mese successivo alla seconda dose.

Niente code agli hub o prenotazioni se il vaccino è obbligatorio. L'obbligo partirà dal 15 dicembre: però, per chi ha la vaccinazione obbligatoria non dovrà fare la fila o prenotare, ma avrà accesso diretto al polo vaccinale. Nella circolare del Generale Figliuolo si legge che le priorità per la somministrazione delle terze dosi vanno ai "gruppi più vulnerabili della popolazione rispetto alle forme gravi di Covid-19 per età o elevata fragilità", alle "categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria" e alle le “categorie per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata, in particolare familiari e caregiver di soggetti estremamente vulnerabili”

Dose aggiuntiva indica una dose aggiuntiva di vaccino per completare il ciclo di vaccinazione primaria, somministrata al fine di ottenere un livello adeguato di risposta immunitaria. La dose aggiuntiva deve essere somministrata almeno 28 giorni dopo l'ultima dose.

Per dose di richiamo si intende una dose di richiamo dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primaria, dopo un certo intervallo di tempo, somministrata per mantenere o ripristinare nel tempo un livello adeguato di risposta immunitaria, in particolare nelle persone a maggior rischio di contrarre il Covid. in forma grave. La dose di richiamo deve essere somministrata almeno 150 giorni dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primaria.

Questa scelta non è possibile. L'indicazione del vaccino da somministrare sarà a cura del vaccinatore, previa indagine anamnestica, presso il centro vaccinale il giorno dell'appuntamento e in base alla disponibilità dei vaccini.

Restano le sanzioni amministrative già stabilite, che vanno dai 600 ai 1.500 euro.

Sì, viene rilasciata una nuova certificazione verde Covid 19 e verrà inviato un messaggio con un nuovo codice Authcode tramite sms o email. Le certificazioni vengono rilasciate il giorno successivo alla vaccinazione e sono valide per 12 mesi dalla data di somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo monodose completato).

Vengono rilasciati i nuovi pass verdi che indicano nel "numero di dosi eseguite / numero totale di dosi previste per il ciclo completo di vaccinazione":

La certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Può essere ottenuto attraverso diversi canali:

Chi non dispone di strumenti digitali (computer o smartphone) può rivolgersi al proprio medico di base, al pediatra di sua scelta o alla farmacia per recuperare la certificazione verde Covid-19. Per maggiori dettagli sulla Certificazione Green consultare la piattaforma nazionale dedicata: https://www.dgc.gov.it/web/

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale riduce l'efficacia della tessera verde da 12 a 9 mesi. I nove mesi decorrono dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primaria. In caso di amministrazione del richiamo, ricominciano da quella data.

Sì, se la Certificazione Verde COVID-19 non è stata generata e non è stata consegnata all'interessato in formato cartaceo o digitale pur essendo in possesso dei requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dall'operatore sanitario o dal medico curante. generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta la guarigione o l'esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).

Per i soggetti in attesa del rilascio della certificazione verde in corso di validità e che ne abbiano diritto, in attesa del suo rilascio ed eventuale aggiornamento, sarà possibile utilizzare i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, da strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, mediante analisi laboratori, medici di base e pediatri di libera scelta.

Il Governo ha predisposto un'apposita piattaforma: inserisci il tuo codice fiscale, le ultime 8 cifre della tua tessera sanitaria e la data dell'evento - guarigione, vaccinazione, tampone - con cui puoi ottenere la Certificazione Verde. Copia il codice AUTHCODE che comparirà a schermo e richiedi il Green Pass con le modalità disponibili.

Sì, è possibile somministrare una sola dose, da effettuarsi entro un anno. Nel caso in cui non sia possibile ricevere la vaccinazione entro questo intervallo di tempo, il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi (tranne nel caso della somministrazione di Johnson & Johnson).

Sì, ma devi aspettare almeno 3 mesi dopo la guarigione e almeno 6 mesi dopo la seconda dose.

Sì, i lavoratori possono comunque utilizzare i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, da strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici di base e pediatri di libera scelta che certifichino o riportino una delle seguenti condizioni:

Sì, perché la persona che non è in possesso della tessera verde al momento dell'accesso al posto di lavoro deve considerarsi assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione, che quindi gli consente di tornare in servizio.

Attualmente i test validi per avere la certificazione green Covid-19 sono i seguenti:

test molecolare, permette di rilevare la presenza di materiale genetico (Rna) del virus; questo tipo di test viene eseguito su un campione di secrezioni respiratorie, generalmente un tampone nasofaringeo attualmente il gold standard, oppure su un campione salivare secondo i criteri indicati nella Circolare del Ministero della Salute del 24 settembre 2021.

test antigenico rapido inserito nell'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi per il Covid 19: questo test effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei permette di evidenziare rapidamente (30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus. Deve essere effettuata da operatori sanitari o da personale formato che ne attesti il ​​tipo, la data in cui è stata effettuata e l'esito e trasmetta i dati attraverso il Sistema Tessera Sanitaria alla piattaforma nazionale-Dgc per il rilascio della Certificazione.

Attualmente sono esclusi gli autotest rapidi, i test rapidi dell'antigene salivare e i test sierologici.

Il test molecolare su campioni salivari è considerato un'opzione alternativa ai tamponi oro/rinofaringei solo nelle seguenti circostanze:

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